Legge federale
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Art. 53a
1 Il Consiglio federale può prescrivere che le parti procedano per via elettronica allo scambio di documenti con l’autorità di esecuzione della Confederazione se periodicamente:
2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, il Consiglio federale può accettare, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati ad opera della parte che li trasmette. |