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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 55cAccordi fra richiedenti e organizzazioni 148
1 Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968149 sulla procedura amministrativa.
2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:
a.
far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
b.
realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
c.
compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.
3 L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.
148 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).