Legge federale
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Art. 59
1 L’Ufficio federale può gestire sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. 2 Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 L’Ufficio federale può concedere l’accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:
4 Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d’informazione e di documentazione nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d. |