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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 59
1 L’Ufficio federale può gestire sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge.
2 Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
3 L’Ufficio federale può concedere l’accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:
a.
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
b.
servizi cantonali competenti per l’esecuzione;
c.
persone soggette all’obbligo di autorizzazione o di dichiarazione;
d.
altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.
4 Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d’informazione e di documentazione nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d.