Legge federale
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Art. 61a Elusione della tassa d’incentivazione 206
1 È punito con una multa fino al quintuplo del valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l’articolo 35a, segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o un rimborso della stessa. 2 Il tentativo è punibile. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino al triplo del valore del profitto fiscale indebito. 4 Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo. 5 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC. 206Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |