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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
1 È punito con una multa fino al quintuplo del valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l’articolo 35a, segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o un rimborso della stessa.
2 Il tentativo è punibile.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino al triplo del valore del profitto fiscale indebito.
4 Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.
5 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC.
206Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).