Legge federale
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Art. 61b Messa in pericolo della tassa d’incentivazione 207
1 È punito con la multa fino a 30 000 franchi chiunque intenzionalmente:
2 Il tentativo è punibile. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC. 207 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024 (RU 2024 376; FF 2022 2651). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |
