Legge federale
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Art. 62a Assistenza amministrativa 210
1 Le seguenti autorità si prestano assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento delle infrazioni e all’esecuzione delle misure previste dalla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca, ingegneria genetica o circolazione delle specie di fauna e di flora protette:
2 Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, sempre che ciò sia necessario all’adempimento dei compiti e obblighi deferiti alle autorità interessate dalla presente legge. 3 Sono fatte salve disposizioni federali e cantonali più severe. 210 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |