Legge federale
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Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell’ambiente
1 Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell’interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie. 2 I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d’allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l’utilizzazione di sostanze o organismi.213 Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni. 213 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). |
