Legge federale
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Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024 214
In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990215 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32ebis capoversi 3, 4 lettera a, 5 e 12 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati o si sono già conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. 214 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |