|
Art. 38 Collaborazione di organizzazioni e ditte
1 La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l’esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine. 2 La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la collaborazione di tali organizzazioni e ditte. L’autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare nella Confederazione e nei Cantoni. 3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività. |