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Art. 20c Diritti di accesso
1 Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:
2 Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni. |
