Art. 10 Allevamento e produzione di animali
1 L’applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all’obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell’animale. Esso può vietare l’allevamento, la produzione, la detenzione, l’importazione, il transito e l’esportazione, nonché l’immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15 15 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |