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Art. 12 Obbligo di annuncio
1 Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l’allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all’autorità cantonale. 2 L’autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest’ultima, decide se l’allevamento può continuare. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’annuncio. |