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Art. 13 Obbligo di autorizzazione e annuncio 18
1 Il commercio professionale di animali e l’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un’autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all’obbligo di annuncio o di autorizzazione. 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |