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Art. 14 Condizioni, restrizioni e divieti 19
1 Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali.20 È fatta salva l’importazione di carne koscher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Unicamente i membri di queste comunità nonché le persone giuridiche e le società di persone loro appartenenti hanno diritto d’importare e acquistare carne koscher e carne halal. 2 L’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.21 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). 20 Nuovo testo giusta l’all 1 n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 20116219). 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |