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Art. 15a Trasporti internazionali di animali 23
1 Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un’autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell’esercizio di tale attività. 3 Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. 23 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |