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Art. 18 Obbligo di autorizzazione
1 Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. 2 Le pratiche di cui all’articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali. 3 L’autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell’articolo 17. 4 Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri. 5 Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell’effettivo di animali. |