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Art. 20 Svolgimento degli esperimenti
1 È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all’animale o porlo in stato d’ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell’esperimento. 2 Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi. 3 Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti. |