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Art. 20a Informazione del pubblico 24
1 A conclusione di un esperimento sugli animali, dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) 25 pubblica i dati seguenti:
2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione. 24 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6287). 25 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |