Art. 20c Diritti di accesso
1 Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:28
2 Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni. 28 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 39 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |