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Art. 21
1 I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento. 2 Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali. 3 Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi. 4 Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli. |