|
Art. 24 Intervento dell’autorità
1 L’autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all’occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia. 2 Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali. 3 Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.31 4 Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l’esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.32 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). 32 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |