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Art. 25 Ricorso delle autorità 33
1 Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall’USAV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale. 2 Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all’USAV. 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |
