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Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all’USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.61 2 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano. 61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |