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Art. 35a Commissioni d’esame 62
1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge. 2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale. 3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami. 62 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). |