Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 42 Disposizioni cantonali
1 I Cantoni sono tenuti ad emanare le disposizioni cantonali completive necessarie per l’esecuzione della presente legge. 2 I Cantoni comunicano le prescrizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno. |