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Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica
Fino all’entrata in vigore della legge del 17 giugno 200566 sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell’USAV. |