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Art. 10 Protezione dal licenziamento
1La disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è impugnabile se, senza motivo giustificato, è data in seguito a un reclamo sollevato all’interno dell’azienda per presunta discriminazione o in seguito all’introduzione di una procedura di conciliazione o giudiziaria. 2La protezione dal licenziamento vale finché dura la procedura di reclamo in seno all’azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonché nei sei mesi successivi. 3La disdetta deve essere impugnata in tribunale prima della scadenza del termine di disdetta. Il tribunale può ordinare la riassunzione provvisoria del lavoratore per la durata della procedura qualora le condizioni per annullare la disdetta siano verosimilmente adempiute. 4Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro e far valere in sua vece l’indennità giusta l’articolo 336a del Codice delle obbligazioni1. 5Il presente articolo si applica per analogia alle disdette pronunciate a causa di un’azione intentata da un’organizzazione secondo l’articolo 7. |