Art. 13
1La protezione giuridica per i rapporti di lavoro di diritto pubblico è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura giudiziaria federale. Ai ricorsi del personale federale si applica inoltre l’articolo 58 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271. 2Se una persona è discriminata dal fatto che la sua candidatura non è stata ammessa alla prima costituzione di un rapporto di lavoro, si applica l’articolo 5 capoverso 2. L’indennità può essere chiesta direttamente con ricorso contro la decisione di non ammissione. 3Gli impiegati della Confederazione possono rivolgersi a una commissione di conciliazione entro il termine di ricorso previsto dall’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa. La commissione di conciliazione consiglia le parti e cerca di farle pervenire a un’intesa.3 5La procedura è gratuita; sono eccettuati i casi di ricorso temerario. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale l’onere delle spese è disciplinato dalla legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.6 1 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora gli art. 35 e 36 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1). |