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Art. 13d Verifica dell’analisi della parità salariale
1I datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni1 fanno verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. A tal fine possono rivolgersi, a loro scelta, a:
2Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la formazione delle persone che dirigono le revisioni. 3Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della verifica dell’analisi della parità salariale nella Confederazione. 4I Cantoni disciplinano l’esecuzione della verifica dell’analisi della parità salariale nei loro rispettivi ambiti di competenza. |