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Art. 13e Verifica da parte di un’impresa di revisione abilitata
1Il datore di lavoro fornisce all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della verifica. 2L’impresa di revisione verifica la corretta esecuzione formale dell’analisi della parità salariale. 3Entro un anno dopo l’esecuzione dell’analisi della parità salariale stila un rapporto concernente tale esecuzione all’attenzione della direzione dell’azienda oggetto della verifica. |