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Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018
1Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale i datori di lavoro di cui all’articolo 13a devono aver eseguito la prima analisi della parità salariale. 2Può stabilire termini differenti in base alle dimensioni delle aziende. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 al 30 giu. 2032 (RU 2019 2815; FF 2017 4745). |