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Art. 17b Valutazione dell’efficacia
1Il Consiglio federale provvede alla valutazione dell’efficacia degli articoli 13a–13i. 2Dopo l’esecuzione della seconda analisi della parità salariale, ma al più tardi nove anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capoverso 1, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 al 30 giu. 2032 (RU 2019 2815; FF 2017 4745). |
