Art. 7 Azioni e ricorsi delle organizzazioni
1Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l’esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di rapporti di lavoro. Prima di avviare la procedura di conciliazione o di intentare un’azione, tali organizzazioni danno al datore di lavoro l’opportunità di prendere posizione.1 2Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti le azioni e i ricorsi individuali. 1 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2815; FF 2017 4745). |