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Art. 77 Clausola d’urgenza
1In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d’urgenza è eccettuata dalla votazione sul complesso. 2Sulla clausola d’urgenza si decide soltanto dopo l’appianamento delle divergenze. 3Se la clausola d’urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l’entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.1 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873). |