Legge federale
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Art. 11 Indicazione delle relazioni d’interesse
1 All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l’Ufficio su:
1bis Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b–e, il parlamentare indica se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.14 2 I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle indicazioni fornite dai parlamentari. 3 I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione. 4 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale15. 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 14 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). |