Legge federale
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Art. 49 Coordinamento tra le commissioni
1 Le commissioni di ciascuna Camera coordinano le attività tra di loro nonché con le commissioni dell’altra Camera che trattano le stesse o analoghe questioni. 2 La raccolta di informazioni o il chiarimento di una questione può avvenire in sedute congiunte od essere affidato a un’unica commissione. 3 Le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze possono procedere congiuntamente all’esame preliminare del rapporto di gestione e del consuntivo. 4 In caso di affari intersettoriali, altre commissioni possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell’esame preliminare. 5 ...55 55 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). |