Legge federale
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Art. 50 Compiti delle Commissioni delle finanze
1 Le Commissioni delle finanze (CdF) si occupano della gestione finanziaria della Confederazione; esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione. Esercitano l’alta vigilanza sull’intera gestione finanziaria secondo l’articolo 26 capoverso 2, sempre che la legge non preveda altrimenti. 2 In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell’esame preliminare. Tali disegni possono essere loro sottoposti per corapporto o attribuiti per esame preliminare.56 3 Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d’impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.57 56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). 57 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1583; FF 2014 711). |