Legge federale
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Art. 51 Delegazione delle finanze
1 Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) e un supplente permanente per ogni membro. La Delegazione si costituisce da sé.58 2 La Delegazione delle finanze è incaricata dell’esame di dettaglio e della sorveglianza dell’intera gestione finanziaria. 3 Le relazioni della Delegazione delle finanze con il Controllo federale delle finanze sono rette dagli articoli 14, 15 e 18 della legge federale del 28 giugno 196759 sul controllo federale delle finanze. 4 La Delegazione delle finanze fa rapporto alla Commissione delle finanze, corredandolo di proposte. 5 Può occuparsi di altri oggetti in deliberazione e sottoporre per conoscenza i suoi accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni. 6 Decide a maggioranza dei membri votanti. 58 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). |