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Art. 112 Collaborazione con il Consiglio federale e con l’Amministrazione federale
1 La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l’elaborazione di un progetto di atto legislativo. 2 Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 2005114 sulla consultazione.115 3 Trasmette il suo rapporto e il suo progetto di atto legislativo che sottopone alla Camera simultaneamente al Consiglio federale, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro congruo termine; sono fatte salve le modifiche di carattere organizzativo o procedurale dell’Assemblea federale che non sono stabilite nella legge e non concernono direttamente il Consiglio federale.116 3bis Se si tratta di un progetto di atto legislativo secondo l’articolo 165 o 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, la commissione può fissare il termine impartito al Consiglio federale in modo tale che sia possibile trattare il progetto nella successiva sessione ordinaria o straordinaria.117 4 Se il Consiglio federale propone una modifica, la commissione la esamina prima della trattazione del progetto nella Camera prioritaria. 115 Nuovo testo giusta l’art. 12 n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, in vigore dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 201160496085). 117 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433). |