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Art. 20 Garanzia di partecipazione alle sessioni
1 Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza il suo consenso scritto o preventiva autorizzazione della commissione competente della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non direttamente connessi con la sua condizione o attività ufficiale. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.27 2 Rimane salvo l’arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare in causa, salvo che questi non lo dia egli stesso per scritto.28 3 Il parlamentare che, all’apertura di una sessione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nei capoversi 1 o 2 può domandare alla commissione competente della Camera cui appartiene che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.29 4 Il diritto di partecipare alle sessioni non può essere invocato quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione. 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 64976537). 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 64976537). 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 64976537). |
