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Art. 25 Finanze
1 L’Assemblea federale stabilisce le spese e le uscite per investimenti nel preventivo e nelle relative aggiunte.36 Stanzia ed eventualmente rinnova crediti d’impegno e limiti di spesa nel preventivo e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo. 2 A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice. 3 Nei decreti di stanziamento, l’Assemblea federale specifica lo scopo e l’ammontare dei crediti. Vi può inoltre precisare le condizioni quadro d’impiego, i tempi d’attuazione del progetto e le modalità di resoconto da parte del Consiglio federale.37 36 Nuovo testo giusta l’art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5). 37 Introdotto dall’art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5). |
