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Art. 26 Alta vigilanza
1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali.38 2 Esercita l’alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell’ambito dell’articolo 8 della legge federale del 28 giugno 196739 sul controllo federale delle finanze. 3 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:
4 L’alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.40 38 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). 40 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). |
