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Art. 101 Controprogetto 104
1 L’Assemblea federale può sottoporre al Popolo e ai Cantoni, contemporaneamente all’iniziativa, un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale. 2 Il decreto federale concernente il controprogetto dell’Assemblea federale è esaminato dalle Camere prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l’iniziativa. 3 La votazione finale sul decreto federale concernente il controprogetto ha luogo al più tardi otto giorni prima della fine della sessione precedente la scadenza del termine di trattazione dell’iniziativa. Se una delle Camere respinge il decreto federale in votazione finale, la conferenza di conciliazione propone una raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l’iniziativa. Non è in tal caso più possibile proporre un controprogetto. 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). |