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Art. 119 Disposizioni procedurali generali
1 Gli interventi possono essere presentati dalla maggioranza di una commissione nonché, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare. 2 Se un intervento è scindibile materialmente, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente. 3 Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo l’articolo 121 capoverso 3 lettera b.127 4 …128 5 Un intervento di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se:
6 …130 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). 128 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). 130 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). |