|
|
|
Art. 120 Oggetto
1 La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale o di prendere un provvedimento. 2 Se è competente per prendere il provvedimento richiesto, il Consiglio federale vi provvede direttamente o sottopone all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo che consenta di conseguire lo scopo della mozione. 3 La mozione è inammissibile se si intende influire su una decisione amministrativa o una decisione su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge. |
