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Art. 121 Trattazione nelle Camere 131
1 Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione al più tardi entro l’inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di una mozione di commissione presentata meno di un mese prima dell’inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l’inizio della sessione successiva. 1bis Se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione.132 1ter Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o modificare un’ordinanza poggiante sull’articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all’allegato 2 sono iscritte all’ordine del giorno dell’eventuale sessione in corso o, al più tardi, della sessione successiva, sia essa ordinaria o straordinaria. Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione per scritto o a voce.133 2 La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla Camera in cui è stata presentata, la mozione passa all’altra Camera. 3 Se la Camera prioritaria ha accolto una mozione, la seconda Camera può:
4 Se la seconda Camera procede a una modifica, in seconda lettura la Camera prioritaria può:
4bis Se la Camera prioritaria conferma in seconda lettura la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale, la seconda Camera può aderire a tale decisione o respingere definitivamente la mozione.135 5 Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera:
131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). 132 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433). 133 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433). 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Procedura di appianamento delle divergenze per le mozioni), in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 612; FF 2020 8149; 2021 138). 135 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Procedura di appianamento delle divergenze per le mozioni), in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 612; FF 2020 8149; 2021 138). |
