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Art. 126 Disposizioni generali 143
1 La commissione competente di ogni Camera decide se dare seguito a una petizione o se proporre alla propria Camera di non darle seguito. 2 Se una petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all’Assemblea federale, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell’ambito della trattazione di tale oggetto. La commissione decide se presentare una proposta relativa all’oggetto in deliberazione. La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l’oggetto è liquidato. 3 Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta. 4 i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare possono rispondere direttamente alle petizioni:
143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 15932665). |