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Art. 135 Rinnovo integrale
1 L’elezione dei tribunali della Confederazione si svolge prima dell’inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali nonché per i giudici e i giudici supplenti. 2 Il rinnovo avviene mediante la rielezione dei magistrati che si ripresentano oppure, in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice, mediante elezione complementare. |